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03 settembre 2026

PSA: Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 2 settembre 2026, n. Z00005


Pubblicata l’Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Prime misure di regolamentazione per il contenimento della Peste Suina Africana sul territorio della Regione Lazio.

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Viene istituita la “zona infetta” di cui all’ Allegato 1 dell’atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, delimitata dai seguenti confini

Nord: confine provinciale tra Provincia di Roma e Provincia di Viterbo nel tratto compreso tra la strada statale SS 2 Via Cassia a ovest e l’autostrada A1/E45 “Autostrada del Sole” a est; 

Est: via Nomentana SP22a, via Sandro Pertini SP25b (Monterotondo (RM)), via Castelchiodato SP25a (Mentana (RM)); 

Sud: Grande Raccordo Anulare A90; 

Ovest: Strada Regionale 2 bis via Cassia Veientana, SS2 via Cassia. 

La “zona infetta” comprende (in toto o parzialmente) i seguenti Comuni: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Fonte Nuova, Formello, Guidonia Montecelio, Magliano Romano, Mazzano Romano, Mentana, Monterotondo, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Roma Capitale Municipio III, Roma Roma Capitale Municipio XV, Sacrofano, Sant’Oreste.

Nella zona infetta sono adottate le seguenti prime disposizioni relativamente ai Cinghiali selvatici: 

si dispone che gli enti di gestione delle aree protette, i Comuni interessati, in coordinamento con i Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti implementino una sorveglianza passiva rafforzata; 

si dispone che i Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti provvedano nel caso di rinvenimento di carcasse o di cinghiali moribondi, a tutte le attività correlate ivi compreso il successivo immediato aggiornamento dei sistemi informativi preposti (SINVSA e SIMAN); 

si dispone che le Aziende Sanitarie Locali competenti e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, secondo le specifiche competenze, provvedano alla gestione ed allo smaltimento di tutte le carcasse ritrovate e dei cinghiali moribondi, secondo procedure di massima biosicurezza così come previsto nel Manuale delle emergenze della Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici;

si dispone che i Comuni presenti nella “zona infetta” installino la segnaletica in ingresso sia nelle zone coinvolte in casi di peste suina africana e sia, in coordinamento con i rispettivi Enti di gestione dei Parchi coinvolti, nel perimetro degli stessi, sui quali indicare:

 Presenza della peste suina africana nei cinghiali (no zoonosi/non trasmissibile a uomo);

 Divieto di alimentazione, avvicinamento e disturbo ai cinghiali;

 Divieto di organizzare eventi e divieto di assembramento, ivi inclusi i pic-nic, all’aperto nelle aree agricole e naturali, salvo deroga da parte dell’Autorità Sanitaria localmente competente per comprovate/motivate esigenze.

 Obbligo di segnalazione di eventuali carcasse di cinghiali o cinghiali moribondi (indicazioni sul comportamento da adottare e numero da contattare);

 Raccomandazione di disinfezione delle scarpe e delle ruote degli automezzi all’uscita dalle aree agricole e naturali;

Si dispone che i Comuni presenti nella “zona infetta”, anche per il tramite di propri enti e società, mettano in atto ogni forma utile al fine di inibire l’accesso ai rifiuti da parte dei cinghiali e procedano ad ottimizzare altresì il posizionamento delle diverse tipologie di contenitori di rifiuti;

Nella zona infetta è vietato l’esercizio dell’attività venatoria al cinghiale in tutte le sue forme. Restano consentite, previa autorizzazione dell’Autorità competente, e secondo le modalità dalla stessa definite, le attività di controllo della popolazione di cinghiale mediante prelievo selettivo senza utilizzo di cani o mediante cattura tramite trappolaggio, nel rispetto delle misure di biosicurezza previste.

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