CONFAVI NEWS:

RICORSO AL CALENDARIO VENATORIO 2026-2027- UDIENZA RINVIATA AL 2 SETTEMBRE - MODIFICHE LEGGE 157/92 - IN DIRETTA LA DISCUSSIONE IN SENATO - CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2026-2027. SI PARTE IL 20 SETTEMBRE...MA SENZA TORTORA - ATC RI1 . Il Tar Lazio rigetta il ricorso di Italcaccia avverso il nuovo Statuto -SENTENZA IN MATERIA DI SOTTRAZIONE DEI FONDI ALL' ATTIVITA' VENATORIA - CAMPAGNA TESSERAMENTO CONFAVI - ACR - CHIAMA IL 3500425398 PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE NOSTRE POLIZZE ASSICURATIVE PER CACCIA, PESCA, TARTUFI ERBE SPONTANEE E TIRO SPORTIVO - 2019-2023. IN CALO IL CONSENSO VERSO LE ASSOCIAZIONI VENATORIE RICONOSCIUTE - Prossimamente la puntata di caccia dedicata a VALLEMAIO in provincia di Frosinone

28 agosto 2026

RICORSO AL TAR SUL CALENDARIO VENATORIO. I POSSIBILI SCENARI.

Nel diritto amministrativo italiano, la questione della mancata o incompleta notifica del ricorso alle associazioni venatorie riconosciute rappresenta un terreno di scontro procedurale estremamente comune nei contenziosi sui calendari venatori. 

L'articolo 18, comma 4 della Legge n. 157/1992 stabilisce infatti che tali associazioni siano parti necessarie del giudizio (litisconsorti necessari)
Storicamente e nei casi più recenti, i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) si sono espressi seguendo tre orientamenti principali:
1. Concessione dell'Integrazione del Contraddittorio (Linea TAR Lazio)
Come accaduto nella recente ordinanza, la maggior parte dei TAR, rilevando il difetto di notifica a una o più associazioni nazionali (o l'invio a indirizzi PEC non ufficiali), sceglie di salvare il ricorso applicando l'art. 44 del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.).
  • La prassi: Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio. Per ragioni di celerità (visto l'imminente avvio della stagione venatoria a settembre), autorizza quasi sempre la notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione. 
  • L'effetto pratico: La decisione sull'istanza cautelare (la sospensiva del calendario) viene slittata di qualche settimana (nel tuo caso al 2 settembre) per permettere a tutte le associazioni di costituirsi regolarmente.
2. Rigetto per Improcedibilità o Inammissibilità (L'orientamento più severo)
In alcuni passati orientamenti (o qualora i ricorrenti ambientalisti non rispettino al millimetro i termini perentori fissati dal giudice per la rinotifica), i TAR dichiarano il ricorso inammissibile o improcedibile.
  • Se il ricorso non viene notificato tempestivamente ad almeno uno dei controinteressati "necessari" fin dall'inizio, l'errore può essere ritenuto insanabile, portando alla chiusura immediata del processo senza valutarne il merito.
3. La svolta del TAR Veneto: Il rinvio alla Corte Costituzionale
Recentemente si è verificato un precedente significativo proprio su questo specifico cavillo. Il TAR Veneto (Sezione IV, ordinanza del 5 maggio 2026) ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sull'art. 18, comma 4 della l. 157/1992.
  • I giudici veneti hanno ritenuto che l'obbligo di notificare il ricorso a tutte le associazioni venatorie nazionali riconosciute appesantisca irragionevolmente l'azione giudiziaria delle associazioni ambientaliste. Secondo il TAR Veneto, questo automatismo crea un "privilegio" processuale sproporzionato che lede il diritto alla tutela giurisdizionale. La palla è quindi passata alla Corte Costituzionale per stabilire se questa norma sia legittima o vada cancellata.
Cosa succede una volta superato lo scoglio delle notifiche?
Una volta regolarizzato il contraddittorio all'udienza di settembre, i TAR si pronunciano sul merito della sospensiva cautelare, muovendosi generalmente su due fronti:
  • Accoglimento parziale: Spesso i TAR (come accaduto di recente in Veneto o in Sicilia) accolgono parzialmente i ricorsi ambientalisti, sospendendo le parti del calendario che si discostano dai pareri scientifici dell'ISPRA (es. riducendo le giornate di caccia alla fauna migratoria o vietando la preapertura).
  • Rigetto della sospensiva: Altre volte (come nei recenti pronunciamenti del TAR Lombardia), i giudici respingono le richieste ecologiste ritenendo che le Regioni abbiano motivato correttamente le proprie scelte in deroga ai pareri tecnici.

Nessun commento:

Posta un commento