Il TAR LAZIO ha rigettato il ricorso proposto da
Associazione Italiana della Caccia Italcaccia, contro
Regione Lazio, Federazione Italiana della Caccia, Atc Ri1, Atc Ri2, per l'annullamento della Deliberazione della Regione Lazio del 7 agosto 2025, n. 735 con la quale è
stato approvato il nuovo schema di “STATUTO TIPO DELL'AMBITO
TERRITORIALE DI CACCIA (ATC)”e in particolare ove prevede che “lettera d) tre rappresentanti delle associazioni
venatorie riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui due
riservati alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno
riservato alle restanti associazioni, anche su base aggregata”.
Secondo i giudici amministrativi occorre "riconoscere la necessità di contemperare il principio della rappresentatività con
quello del pluralismo, secondo il quale la partecipazione pluralistica alla gestione
del mondo venatorio rappresenta un principio ormai acquisito della legislazione in
materia, nel presupposto che un'ampia partecipazione dei rappresentanti delle
associazioni venatorie maggiormente rappresentative negli organi direttivi delle
associazioni può garantire un più ampio ed approfondito esame degli interessi di
categoria (Consiglio di Stato sez. VI, 16/04/2025, n. 3297).
Il principio del pluralismo, tuttavia, deve essere interpretato avuto riguardo alla
composizione dell’organo nel suo insieme e non, invece, rispetto alle singole
categorie di soggetti che possono eventualmente comporlo.
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