In materia di sottrazione dei fondi all’attività venatoria, sono illegittime le disposizioni regionali che restringono, introducendo casi tassativi e ulteriori condizioni, le ipotesi in cui il proprietario può chiedere la chiusura del fondo alla caccia. La normativa statale (art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) e regionale della Emilia Romagna (art. 15 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8) di rango primario prevede, infatti, che la richiesta del proprietario debba essere accolta ogniqualvolta non ostacoli l’attuazione del piano faunistico‑venatorio, senza ulteriori limiti, e consente la sottrazione anche per motivi etici e morali.
In motivazione la sezione ha precisato che:
i) in base all'art. 15, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la richiesta di sottrazione del fondo all’attività venatoria è accolta, tra l'altro, se non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria;
ii) l’art. 15, comma 2, della legge Regione Emilia Romagna 15 febbraio 1994, n. 8 prevede che la regione, con provvedimento motivato, si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se non ostacola il piano faunistico - venatorio e negli altri casi ivi previsti;
iii) con tali disposizioni il legislatore ha contemperato direttamente l’interesse del proprietario alla sottrazione del proprio fondo dall’attività venatoria e gli interessi perseguiti dalla pianificazione faunistico venatoria;
iv) l’interesse del proprietario è assicurato nei limiti in cui non sia di ostacolo all’attuazione del piano faunistico venatorio e, quindi, al soddisfacimento degli interessi dallo stesso perseguiti;
v) deve ritenersi illegittima la delibera della giunta regionale nella parte in cui consente l’accoglimento dell’istanza solo in presenza di casi tassativi, in contrasto con la normativa di rango primario che permette invece, in via generale, la sottrazione del fondo su richiesta del proprietario alla sola condizione negativa che tale sottrazione non sia di ostacolo alla pianificazione faunistico venatoria e, quindi, anche per le per ragioni etiche e morali contemplate dalla giurisprudenza CEDU.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it
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