La stagione venatoria ha inizio il 20 settembre 2026 e termina il 31 gennaio 2027 compresi,
fatto salvo quanto previsto dal presente calendario venatorio.
2. Per l’intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare
della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Ai sensi dell’Allegato B della DGR 612 del 16 dicembre 2011 in tutte le Zone di Protezione
Speciale (ZPS) della Regione Lazio, vigono i seguenti divieti, applicabili a tutte le tipologie di
habitat.
L’esercizio venatorio è consentito da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo
gli orari definiti per periodi quindicinali, sulla base dell’orario ufficiale dell’osservatorio
astronomico di Roma e di seguito indicati, che tengono già conto del periodo in cui vige l’ora
legale:
dal 20 settembre 2026 al 30 settembre 2026 dalle ore 6.00 alle ore 19.05 (ora legale)
dal 01 ottobre 2026 al 15 ottobre 2026 dalle ore 6.15 alle ore 18.40 (ora legale)
dal 16 ottobre 2026 al 24 ottobre 2026 dalle ore 6.30 alle ore 18.20 (ora legale)
dal 25 ottobre 2026 al 15 novembre 2026 dalle ore 5.50 alle ore 17.00 (ora solare)
dal 16 novembre 2026 al 30 novembre 2026 dalle ore 6.10 alle ore 16.45 (ora solare)
dal 01 dicembre 2026 al 15 dicembre 2026 dalle ore 6.25 alle ore 16.40 (ora solare)
dal 16 dicembre 2026 al 30 dicembre 2026 dalle ore 6.35 alle ore 16.45 (ora solare)
dal 01 gennaio 2027 al 15 gennaio 2027 dalle ore 6.35 alle ore 16.55 (ora solare)
dal 16 gennaio 2027 al 31 gennaio 2027 dalle ore 6.30 alle ore 17.15 (ora solare)
L’esercizio venatorio con l’ausilio del cane da seguita è consentito dal 01 gennaio 2027 al 31
gennaio 2027 compresi, limitatamente alla caccia alla specie cinghiale (Sus scrofa).
L’allenamento dei cani, senza possibilità di sparo, ai sensi della L.R. 17/95 art. 34, comma 10,
è consentito:
- dal 16 agosto 2026 al 31 agosto 2026 compresi dal sorgere del sole alle ore 11.00;
- dal 01 settembre 2026 al 17 settembre 2026 compresi dal sorgere del sole alle ore 19.00, con
l’esclusione dei giorni di eventuale apertura anticipata della caccia;
È vietato l’addestramento dei cani da seguita per la specie lepre dopo la chiusura dell’attività
venatoria alla specie stessa.
Ai sensi della legge 157/92, art. 12, comma 12bis la fauna selvatica stanziale e migratoria
abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento. A tal proposito
sul tesserino venatorio deve essere altresì indicato il prelievo con le seguenti modalità:
subito dopo l’abbattimento di un capo di selvaggina, sia migratoria che stanziale, è
necessario apporre un pallino con penna indelebile ( • ) nella casella relativa
all’abbattimento della specie interessata;
esempio:
- dopo l’abbattimento di un capo della specie tordo bottaccio va apposto un pallino ( • ) nella casella
“1” corrispondente alla specie interessata. Se successivamente si abbatte un altro capo della stessa
specie deve essere apposto un altro pallino ( • ) nella casella “2” e così via per i successivi
abbattimenti.
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