Con sentenza n. 13488/2024 il TAR LAZIO ha definitivamente chiarito che modificare la postazione della zona assegnata, “pur in mancanza dell’autorizzazione del capogruppo", non comporta "la sospensione dalla caccia di selezione per 12 mesi […]” poichè la disposizione richiamata sanziona l’“abbattimento effettuato al di fuori della zona assegnata”, che costituisce fattispecie diversa dal cambiare postazione nell’ambito della medesima zona assegnata.
DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR LAZIO
Ennesima figuraccia dell’Atc RM1
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